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Legge 2 dicembre 1991, n. 390
Norme sul diritto agli studi universitari
Art. 1. Finalità. In attuazione
degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme
per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto
limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione
superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e, meritevoli,
anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
Art. 2. Destinatari. Ai
fini della presente legge, per <<studenti>> si intendono
gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari
e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli
aventi valore legale. 2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi
articoli sono comprese nella dizione <<università>>.
Art. 3.Interventi dello Stato, delle regioni e delle
università.
-
Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione
degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.
-
Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto
agli studi universitari.
- Le
università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento
e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
4. Le regioni, le università, nonché gli enti ed istituzioni aventi
comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto
agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento
delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi
e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.
Art. 4. Uniformità di trattamento.
-
Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito
denominato <<ministro>>, sentiti il Consiglio universitario
nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono
stabiliti ogni tre anni: a) i criteri per la determinazione del merito
e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione
delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi
e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati
alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate
sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e
dell'ampiezza del nucleo familiare; b) le tipologie minime e i relativi
livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3; c) gli
indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli
interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
- Il
decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del
primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane
in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello
in corso alla data di emanazione del decreto stesso.
Art. 5. Rapporto al Parlamento. Il Ministro presenta
al Parlamento, ogni tre anni, unitamente al rapporto sullo stato dell'istruzione
universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge
9 maggio 1989, n. 168, un rapporto sull'attuazione del diritto agli
studi universitari, tenuto conto dei dati trasmessi dalle regioni e
dalle università per quanto di rispettiva competenza e sentita la Consulta
nazionale di cui all'articolo 6. 2. In prima applicazione della presente
legge, il rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari
è presentato tre mesi prima della fine dell'anno accademico successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
anche disgiuntamente dalla presentazione del rapporto sullo stato dell'istruzione
universitaria.
Art. 6. Consulta nazionale per il diritto agli studi
universitari. 1. E' istituita presso il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato <<ministero>>,
la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari. 2. La
Consulta: a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto
agli studi universitari; b) indica i criteri per la formulazione del
rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini
e ricerche sulla condizione studentesca e sui servizi di orientamento
e di tutorato, ed esprime il parere sul rapporto stesso; c) esprime
il parere di cui all'articolo 4, comma 1. 3. La Consulta è presieduta
dal Ministro ed è composta da cinque rappresentanti delle università,
da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque rappresentanti
degli studenti. 4. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti delle
università e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono
disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro. 5. Agli
oneri per il funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo
1125 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
Art. 7. Principi generali.
- Le
regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle
materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti
princìpi:
a) l'accesso ai servizi e alle
provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle
università che hanno sede nella regione, secondo criteri di parità di
trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza
e dai corsi di diploma e di laurea cui gli studenti stessi afferiscono;
b) la fruizione dei servizi
comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso.
Gli enti per il diritto agli studi universitari possono disporre la
gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché
ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli
privi di mezzi;
c) l'accesso ai servizi e alle
provvidenze, che non siano fruibili dalla generalità degli studenti,
è regolato con procedure selettive in applicazione dei criteri di cui
all'articolo 4 e tenuto conto della specificità degli interventi;
d) le borse di studio, assegnate
ai sensi dell'articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
e) possono essere previste
disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di handicap
ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonché la
possibilità, in relazione a condizioni di particolare disagio socioeconomico
o fisico, di maggiorazione dei benefici.
-
Gli studenti già in possesso di un diploma di laurea non possono accedere
per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze destinate ai capaci
e meritevoli privi di mezzi.
- Le
regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti
dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:
a) erogazione di servizi collettivi,
tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;
b) assegnazione di borse di
studio ai sensi dell'articolo 8;
c) orientamento al lavoro;
d) assistenza sanitaria.
- Gli
interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle
esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative
che restano autonomamente regolate dalle università ai sensi dell'articolo
33 della Costituzione.
Art. 8. Borse di studio. Le regioni determinano
la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi
universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio
per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto
dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le
procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni
possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinché
queste provvedano ad erogare le borse (1).
Art. 9. Coordinamento interregionale. Le regioni
promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi. 2. Agli
incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale
di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per le
regioni in cui sia presente una sola università, il rettore o un suo
delegato.
Art. 10. Coordinamento nell'ambito regionale tra
gli interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'università.
Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'università
è attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti
della regione e del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge
14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di
tutte le università aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui
sia presente una sola università, questa è rappresentata dal rettore
o da un suo delegato. 2. I risultati della conferenza di cui al comma
1 sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo
6.
Art. 11. Regioni a statuto speciale. 1. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti
ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 12. Attribuzioni.
- Le
università esercitano le funzioni già assegnate dalla legge 19 novembre
1990, n. 341, in materia di diritto agli studi universitari. Le università
inoltre:
a)
concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi,
previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a);
b)
agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche
mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;
c)
promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza,
disciplinandone la durata e leparticolari modalità di svolgimento ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d)
promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione
di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni
e avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative studentesche;
e)
curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la
formazione presso altre università o enti, con particolare attenzione
ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro competenza
in materia di diritto agli studi universitari;
f)
promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini
dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate
italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento
di corsi e titoli;
g)
sostengono le attività formative autogestite dagli studenti di cui all'articolo
6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2.
- Le
università provvedono alle attività di cui al presente articolo senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 13. Attività a tempo parziale.
-
Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare
con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività
connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività
di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n.
341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità
amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene
nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università,
con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio
dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo
i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a).
-
La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui
al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui
redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione
non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non
dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università
provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
- I
regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti
principi:
a)
i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato
almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto
con riferimento all'anno di iscrizione;
b)
le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo
di 150 ore per ciascun anno accademico;
c)
a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni
di reddito più disagiate;
d)
al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività
svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi
attivati.
Art. 14. Corsi intensivi.
-
I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione
di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine
di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di
svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa.
-
I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti
all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
-
L'insegnamento nei corsi intensivi è svolto da professori e ricercatori
confermati in ruolo in aggiunta alle attività di docenza previste
dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e con le modalità
di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della relativa
retribuzione è stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del presente
articolo.
- Corsi
intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalità di
cui al presente articolo:
a)
per il perseguimento di finalità formative analoghe a quelle previste
per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle more dell'emanazione dei relativi
decreti di attuazione di cui all'articolo 9, comma 1, della stessa legge.
Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono altresì essere
riconosciuti, totalmente o parzialmente, successivamente all'attivazione
delle predette scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione
degli studi nelle stesse;
b)
per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341;
c)
per il recupero linguistico degli studenti stranieri.
Art. 15. Concorso delle università agli altri interventi.
Le università possono concorrere agli interventi previsti dai Capi
II e III della presente legge con oneri esclusivamente a carico del
proprio bilancio.
Art. 16. Prestiti d'onore.
-
Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi
dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni
di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle
esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi (1).
-
Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo
il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima
dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata
di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito
del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o
dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato
alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente
al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione
degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale (1).
- Le
regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione
dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di
bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli
stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri
definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano
con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
a)
i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio
dei corsi e ai livelli di profitto;
b)
le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo
nell'erogazione delle rate del prestito (2).
- Ad
integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni
agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli
anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un <<Fondo di intervento
integrativo per la concessione dei prestiti d'onore>>. Il Fondo
è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato
le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo
stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente
articolo (3).
Art. 17. Fondo di incentivazione.
- Il
piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta
formativa ed una più proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento,
formula le indicazioni:
a) per l'incentivazione delle
iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacità ricettive
non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti
tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonché per lo
sviluppo delle università istituite successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e successive modificazioni;
b) per la promozione delle
iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare
interesse nazionale e comunitario.
-
Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero
è istituito, limitatamente agli anni 1991 e 1992, un apposito capitolo
di bilancio, denominato <<Fondo per l'erogazione di borse di
studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della
frequenza universitaria>>.
-
Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito, per ciascuno degli anni 1991
e 1992, e comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le università
e per i singoli corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di
cui al comma 1, con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza
permanente dei rettori. Il decreto indica altresì il numero
e l'importo delle borse, nonché le modalità per il conferimento, che
deve comunque avvenire per concorso.
-
Le università provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono
essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima dell'inizio
di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1º
agosto.
- Gli
studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso
ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono
presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra università
anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso
non oltre il 31 dicembre. Le università sono tenute ad espletare le
procedure di concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai
corsi di studio prescelti entro il predetto termine (4).
Art. 18. Alloggi.
-
Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali
per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla
manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari
e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano
sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà
da adibire alla medesima destinazione.
-
Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote
delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali
per l'edilizia residenziale pubblica.
-
Le regioni disciplinano le modalità per l'utilizzazione di alloggi
da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione
dei contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a),
ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative,
enti e soggetti individuali.
- Per
le finalità di cui al presente articolo, il Ministro può assegnare
alle università che intendano partecipare ai programmi di edilizia
predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio
destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore
complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri
di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni.
Art. 19. Assistenza sanitaria. Le regioni,
nell'ambito della programmazione regionale, possono stipulare convenzioni
con le università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno
delle sedi universitarie.
Art. 20. Studenti stranieri.
-
Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle
provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali
nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.
-
Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze
per concorso; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità
di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo
5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (1).
-
Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto
la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati,
agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.
-
Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro
il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica
alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali
ai sensi dei commi 2 e 3.
-
Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano
lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli
stranieri, è concesso con riferimento all'anno accademico e può venire
rinnovato solo ove lo studente possegga i requisiti di merito di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), o previsti da particolari disposizioni
legislative. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni comunitarie
in materia.
- Le
università comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente
competenti l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle università
e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli
opportuni contatti con il Ministero dell'interno per la eventuale
regolarizzazione delle loro posizioni. (1) Comma così modificato dall'art.
46, l. 6 marzo 1998, n. 40. Tale modificazione è stata confermata
dall'art. 47, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 21. Beni immobili e mobili.
-
Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili
dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente,
destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto
agli studi universitari.
-
Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni
di cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico
delle regioni.
-
Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e
del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla
realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.
-
Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo
canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni
effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione
tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L'uso può essere gratuito
ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà
dei beni.
-
Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui
al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'università
o allo Stato.
-
Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità
di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione
del diritto agli studi universitari è disciplinato con apposita convenzione
tra regione e Stato o tra regione ed università.
-
Le regioni subentrano alle università e alle opere universitarie,
aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse
conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati
alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.
-
All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna
regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
-
Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione,
del comune, dell'università, del Ministero e del Ministero delle finanze,
accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione
giuridica dei beni stessi.
- Lo
Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni,
per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante
apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione si
assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'università dalla
proprietà dei beni.
Art. 22. Accertamenti.
-
Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del
diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario,
sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai
sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante
le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare
di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa
indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti
disposizioni statali.
-
In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto
agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza
l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.
- Gli
organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche
di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle
stesse all'Amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo familiare
di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono
un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie
che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi
controlli.
Art. 23. Sanzioni. Chiunque, senza trovarsi nelle
condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti
dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine
di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a
quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per
la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle
norme penali per i fatti costituenti reato.
Art. 24. Pubblicità. L'elenco di tutti i beneficiari
delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie
di interventi, è pubblicato a cura delle università, con decorrenza
semestrale.
Art. 25. Norma finale. Organismi regionali
di gestione.
-
Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente
legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare,
costituiscono per ogni università un apposito organismo di gestione,
dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio
di amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti
della regione e dell'università. Nelle città sedi di più università,
o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza
della gestione, la legislazione regionale può prevedere e disciplinare
l'aggregazione volontaria delle università al fine della costituzione
di unico organismo di gestione. La regione non può designare personale
universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti
dell'università sono designati dagli studenti. Il presidente è nominato
dalla regione d'intesa con l'università. Le regioni possono altresì
affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia
di diritto agli studi universitari alle università, le quali a tal
fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti. Gli organismi
di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni
che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi
da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche
costituite ed operanti nelle università.
- Restano
ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente
riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero.
Art. 26. Norma abrogativa. 1. Sono abrogate la
legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, nonché le
altre disposizioni in contrasto con la presente legge. 2. Sono fatte
salve per l'università della Calabria le specifiche disposizioni, in
materia di diritto agli studi universitari, di cui alla legge 12 marzo
1968, n. 442.
Art. 27. Copertura finanziaria.
-
Per il finanziamento dei Fondi di cui agli articoli 16, comma 4, e
17, comma 2, è autorizzata negli anni 1991 e 1992, rispettivamente,
la spesa di lire 50 miliardi e di lire 25 miliardi. Al relativo onere
per i medesimi anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento Diritto allo studio.
- Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Vedi art. 2, DPCM 28 luglio 1997
(2) Vedi art. 1, DPCM 28 luglio 1997
(3) Vedi L. 11 febbraio 1992, n. 147 e l'art. 5, d.l.
21 aprile 1995, n. 120, conv. in l. 21 giugno 1995, n. 236. Il presente
Fondo è ridotto dello 0,5% e può essere destinato anche alle erogazioni
di borse di studio di cui all'art. 8 precedente, ex art. 1, comma 89,
L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(4) Vedi art. 1, DPCM 28 luglio 1997
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